Emissioni in atmosfera di impianti in cui sono utilizzate sostanze SVHC, CMR e relative miscele classificate
Quali novità?
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 13 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.102 del 30 luglio 2020 recante nuove disposizioni relative alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera.
Tra le varie principali novità introdotte dal Decreto, di imminente scadenza è il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. n.152/2006. Il nuovo comma prevede che le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.
Chi è soggetto?
Tutti i gestori di attività e stabilimenti soggetti all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Sono esclusi da questo obbligo gli impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006.
Inoltre per chi ha attività autorizzate a carattere generale di cui all’art. 272 comma 2, non essendo più possibile aderire a tali autorizzazioni a carattere generale, in caso siano utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, è quindi tenuto a presentare una istanza AUA entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.
Quali sono gli obblighi?
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
Come capire se sono soggetto?
- reperire le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati aggiornate
- individua quelle schede di sicurezza riferite a sostanze e miscele impiegate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sia convogliate in camini sia diffuse
- verificare se la sostanza individuata è classificata come segue:
– cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360;
− di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
− estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze (SVHC).
Se rientro nelle tipologie sopra viste?
I gestori degli stabilimenti e delle installazioni esistenti in cui sono utilizzate sostanze o miscele della tipologia indicata all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente ai cicli produttivi da cui originano le emissioni:
- devono sostituire tali sostanze non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera
- inviano entro il 28 agosto 2021 una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze
- successivamente entro il 1 gennaio 2025, i suddetti gestori dovranno presentare una domanda di autorizzazione.
- ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, inviano all’autorità competente una relazione che aggiorna la precedente
- l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.