Protezione scariche atmosferiche
La valutazione del Rischio da Scariche Atmosferiche è un obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008 ed è applicabile a tutte le attività ove vengono svolte attività lavorative.
Chi è soggetto?
l’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro.
La procedura da seguire è definita dalla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).
In caso contrario occorre realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).
Quando devo effettuarla?
Con l’abrogazione della precedente CEI 81-30 dal 1° Giugno 2020 deve essere effettuata una nuova valutazione in accordo con la CEI EN 62305-2 e CEI EN 62858. Chi era già in possesso di valutazione con la precedente norma deve quindi fare un aggiornamento della stessa alle nuove disposizioni. Analogamente chi fosse sprovvisto di tale valutazione deve provvedere quanto prima.
Chi può effettuare tale valutazione?
La valutazione deve essere effettuata da persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.
EcoGeo Srl grazie al proprio personale qualificato è in grado di assistervi per tutte le fasi, dalla valutazione alla progettazione degli impianti.
Vi sono ulteriori obblighi per chi è soggetto alla realizzazione di impianti?
Nel caso di installazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche esterne il datore di lavoro dovrà comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti.
Egli dovrà inoltre provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi.
mentre se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve in questo caso procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini.
Quali verifiche e manutenzioni sono previste per gli impianti?
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA, o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
L’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro segua le indicazioni delle norme per attuare ulteriori ‘controlli’ dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti.
A titolo di riferimento occorre eseguire controlli almeno:
– dopo modifiche o riparazioni, o quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine;
– ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi).
Il datore di lavoro dovrà inoltre documentare e registrare le manutenzioni ed i controlli svolti